FONTI RINNOVABILI ENERGIA ELETTRICA

SB • ESPERTO DI SETTORE

Con la circolare n. 27_2025 (prot. 656644 del 21.10.2025), l’ADM ha determinato la nuova disciplina della gestione contabile della produzione da fonte rinnovabili di energia elettrica regolamentate dall’art 52, comma 3, lett. B) del TUA 504_95.

In materia di gestione contabile, la circolare ha abbandonato gli obblighi da parte degli esercenti dell’officina elettrica di tenere apposita contabilità dei flussi energetici del proprio impianto, come rilevati dagli strumenti di misura prescritti dall’Ufficio delle dogane competente, ai sensi degli artt. 18, comma 1, e 58, comma 1, del TUA. L’apposito registro è preventivamente vidimato e registrato presso UADM di competenza sull’officina elettrica. 

La periodicità prevista per la rilevazione dei dati

Per la periodicità la prassi dell’Agenzia è consolidata. Ammette per le officine elettriche alimentate da fonte rinnovabile la rilevazione dei dati di produzione allo scadere di ogni mese solare. La relativa registrazione va effettuata entro il primo giorno non festivo del mese successivo. 

Analoga periodicità era già consentita per gli altri contatori dell’officina elettrica diversi da quelli di produzione e di acquisto. È fatta salva la facoltà dell’UADM competente di prescrivere una maggior frequenza di registrazione. Si esclude così il pericolo che l’energia elettrica venga deviata da usi esenti a usi soggetti ad imposta. 

I dati contabili dei contatori fiscali annotati sui registri sono poi propedeutici alla compilazione della dichiarazione annuale di consumo. L’esercente è tenuto a presentarla ai sensi dell’art. 53, comma 8, del TUA. 

La gestione delle officine di produzione da fonti rinnovabili risultano all’interno di un quadro normativo di favore. È stato riconosciuto alle stesse, presso le quali non si genera carico di imposta, di non sottoporre i registri d’officina alla preventiva vidimazione annuale da parte dell’UADM competente. Questo avviene nel rispetto delle modalità semplificate di tenuta della contabilità di cui alla circolare in parola

Le condizioni necessarie per la nuova istruzione operativa

Nel dettaglio, la nuova istruzione operativa si applica ai soggetti obbligati esercenti officine di produzione di energia elettrica di cui all’art. 52, comma 3, lett. b), del TUA, a condizione che siano verificate le seguenti condizioni:

  1. tutta l’energia elettrica prodotta dall’officina derivi da impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia; 
  2. per quanto esposto al punto precedente, l’officina non ricomprenda anche generatori che impiegano combustibili fossili;
  3. l’energia elettrica non ceduta alla rete sia autoconsumata in uso esente all’interno del medesimo sito di produzione dalla stessa impresa di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; 
  4. l’accisa sull’energia elettrica acquistata dall’esercente sia liquidata nelle relative bollette emesse dal venditore operante sul POD di interscambio con la rete. 

Le prescrizioni previste per gli esercenti

Gli esercenti le predette officine, per avvalersi della semplificazione, devono rispettare le seguenti prescrizioni a tutela dell’interesse fiscale: 

  1. redigere il registro secondo le modalità di cui all’art. 2219 del Codice Civile e conformemente alle prescrizioni dell’UD competente, mantenere l’impostazione delle scritturazioni già consolidata dal medesimo UD per il registro vidimato; 
  2. procedere in autonomia alla chiusura del registro vidimato. La prima scritturazione del nuovo registro non vidimato riporta l’ultima scritturazione di quello vidimato; 
  3. tenere il registro presso l’officina elettrica su supporto elettronico ovvero su supporto cartaceo (in tale evenienza, ovviamente, senza preventiva vidimazione); 
  4. in caso di utilizzo del supporto elettronico, fornire apposita denuncia integrativa all’UD competente. Il terminale consente la visualizzazione e la stampa, per periodi temporali selezionabili, agli incaricati dei controlli. Questo è ubicato presso l’officina elettrica; 
  5. annotare, per ogni sistema di misura inserito nel registro, la tipologia di inserzione, la costante K e le informazioni relative alle verificazioni periodiche effettuate dai laboratori autorizzati dall’Agenzia; 
  6. conservare lo schema unifilare dell’impianto e i certificati di prova dei sistemi di misura fiscali agli atti dell’officina elettrica. È previsto anche in forma dematerializzata presso il medesimo supporto elettronico utilizzato per la tenuta del registro; 
  7. rilevare le letture dei contatori con cadenza non superiore a quella mensile, ovvero con la periodicità più ravvicinata eventualmente prescritta dall’UD competente, nel rispetto della consolidata prassi dell’Agenzia; 
  8. in caso di verifica, il registro deve essere reso immediatamente disponibile per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei militari della Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 58, comma 3, del TUA. La chiusura del registro per verifica e le eventuali risultanze relativamente alla contabilità sono annotate dai verificatori nel relativo verbale. Sono successivamente riportate nel registro a cura dell’esercente. 

Gli obblighi in carico all’esercente

Restano, altresì, fermi gli obblighi da parte dell’esercente: 

  1. denunciare all’UD competente qualsivoglia variazione all’assetto impiantistico entro trenta giorni dalla data in cui gli eventi si sono verificati. Lo stesso UD potrà prescrivere eventuali integrazioni o modifiche. Possono avere effetti sulle informazioni scritturate all’interno del registro in conseguenza di quanto disposto dall’art. 58, comma 1, del TUA; 
  2. sottoporre a verificazione periodica, alla prescritta scadenza triennale, i sistemi di misura fiscali installati presso l’officina; 
  3. conservare il registro e la relativa documentazione a corredo per i cinque anni successivi a quello dell’ultima scritturazione. 

Resta fermo l’obbligo di preventiva vidimazione del registro di produzione per tutte le altre officine elettriche. In particolare, è obbligo per le officine di produzione da fonti fossili e per quelle di acquisto, anche se con produzione da fonti rinnovabili. Inoltre è obbligo per le officine in cui si genera debito di imposta in capo all’esercente. 

In tali casi il registro potrà comunque essere utilizzato fino a esaurimento delle pagine. La cadenza della scrittura è quella prescritta dall’Ufficio competente in occasione della verifica di primo impianto o del rilascio della licenza. Il termine massimo è di cinque esercizi finanziari.