Nuove strategie contro le frodi IVA
EUROPA LEGALITÀ

Nuove strategie contro le frodi IVA

Antonio Sgroi • Dottore Commercialista e Revisore Legale

Le frodi IVA, soprattutto nelle transazioni transnazionali, costituiscono un vulnus considerevole per il bilancio dei paesi UE. Uno degli elementi tipici che si riscontra nell’architettura di uno schema fraudolento è l’apertura e chiusura in tempi estremamente ristretti delle partite IVA. La frode è perpetrata in modo da ostacolare l’attività di controllo.

Di tale fenomeno si era già occupata la legge di bilancio 2023. Due modifiche apportate al testo di legge IVA (Art. 35 del DPR n.633/72) hanno previsto:

  1. la cessazione d’ufficio della partita IVA per quegli operatori economici caratterizzati da specifici profili di rischio riscontranti anche a seguito dell’invito a comparire del contribuente
  2. per i destinatari del suddetto provvedimento, la possibilità di ottenere una nuova partita IVA subordinata alla presentazione di una garanzia di importo minimo di 50.000 euro, della durata di tre anni. 

Un ulteriore e più recente intervento ha visto la luce all’interno del D.Lgs. 13/2024 (cd “decreto Accertamento”).

I nuovi obblighi di garanzia

Con l’intento di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto alle frodi IVA commesse attraverso l’attribuzione di partite IVA a soggetti non residenti, il legislatore nazionale ha ritenuto necessario introdurre nuovi obblighi di garanzia per coloro i quali agiscono in qualità di rappresentante fiscale di soggetti esteri e per questi ultimi, in relazione alla registrazione del database VIES per poter porre in essere operazioni intracomunitarie.

I criteri attuativi degli obblighi suddetti sono stati definiti rispettivamente, nel DM 9.12.2024 per l’assunzione dell’incarico di rappresentante fiscale, e nel DM 4.12.2024 per l’iscrizione nel database VIES dei soggetti non residenti nella UE. Ciascuno dei due DM è stato, infine, accompagnato da due provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate contenenti gli aspetti strettamente operativi.

I nuovi obblighi si possono riassumere come segue.

Assunzione del ruolo di rappresentante fiscale

La nomina del rappresentante fiscale è disciplinata dall’art.17, comma 3, del DPR 633/72. Consente ai soggetti non residenti nella UE che effettuano attività rilevanti ai fini IVA in Italia di poter adempiere ai conseguenti obblighi contabili, dichiarativi e di versamento, nonché all’esercizio del diritto di detrazione dell’IVA afferente alle operazioni compiute.

In relazione alle operazioni compiute, il rappresentante fiscale è solidalmente responsabile con il rappresentato della corretta esecuzione degli obblighi IVA.

A far data dal 17 aprile 2025, con la pubblicazione del Provvedimento emesso dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti che intendono assumere o che già operano con il ruolo di rappresentante fiscale sono tenuti a presentare una dichiarazione con la quale attestano il possesso di specifici requisiti di onorabilità:

  1. non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’art.444 c.p.p. per reati finanziari (patteggiamento);
  2. non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
  3. non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
  4. non trovarsi in una delle condizioni di non eleggibilità, ai sensi dell’art.15, comma 1 della legge n.55/1990.

I medesimi soggetti sono inoltre tenuti a prestare una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria con un massimale minimo determinato in funzione dei soggetti rappresentati come segue:

  1. 30.000 € da due a nove soggetti;
  2. 100.000 € da dieci a cinquanta soggetti;
  3. 300.000 € da cinquantuno a cento soggetti;
  4. 1.000.000 € da centouno a mille soggetti;
  5. 2.000.000 € più di mille soggetti.

La garanzia è prestata anche da parte dei soggetti che già svolgono il ruolo di rappresentante fiscale alla data di pubblicazione del Provvedimento. 

Il periodo di validità è fissato in quarantotto mesi dalla data di presentazione alla competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.

Per coloro che rappresentano un solo soggetto viene meno l’obbligo di prestare la garanzia. Devono comunque presentare la dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità.

Con il Provvedimento in commento è stato reso disponibile anche il fac-simile del testo della garanzia.

Obbligo di prestazione della garanzia per la registrazione nella banca dati VIES

L’obbligo di registrazione nella banca dati VIES è previsto dalla Direttiva 2006/112/CE per i soggetti che intendono effettuare operazioni rilevanti ai fini dell’IVA negli scambi intracomunitari. In assenza dell’iscrizione al VIES i soggetti identificati ai fini IVA in uno dei paesi UE non possono effettuare transazioni intracomunitarie.

Sono tenuti alla prestazione di una garanzia solo i soggetti non residenti nell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein), anche se già iscritti al VIES alla data del 14 aprile 2025, di pubblicazione del Provvedimento emesso dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ne disciplina le modalità attuative.

La garanzia è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria con un massimale minimo di 50.000 € 

Il periodo di validità è fissato in trentasei mesi dalla data di presentazione alla competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.

Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione dei singoli provvedimenti.

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