L’importazione di gas naturale
L’importazione di gas naturale come tutte le merci che entrano nel territorio doganale tramite un gasdotto si considera vincolata al regime del transito unionale. Lo prevede l’articolo 321 del regolamento 2447/2015.
Nel caso in cui le merci trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa entrino nel territorio doganale dell’Unione attraverso la suddetta infrastruttura, tali merci si considerano vincolate al regime di transito unionale all’ingresso in tale territorio.
In Italia il gestore del gasdotto è la società SNAM RETE GAS S.p.A. e, nel momento di ingresso del gas in Italia, la stessa diventa titolare del regime del transito.
La società SNAM, entro il giorno successivo a quello di ingresso, a fronte del quantitativo totale movimentato nel giorno-gas, alloca in via provvisoria i quantitativi transitati di gas di competenza di ciascun shipper.
Il giorno-gas è un’unità di misura utilizzata per individuare il consumo medio di gas relativamente al complesso del fabbisogno nazionale o, per fini conoscitivi, ad un’utenza specifica. Convenzionalmente è composto da 24 ore consecutive in un periodo di tempo considerato dalle 06.00 di un determinato giorno di calendario fino alle 06.00 del giorno di calendario seguente.
La società SNAM, inoltre, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo di effettivo ingresso del gas nel gasdotto, presenta all’Ufficio delle Dogane competente e a ogni shipper, la comunicazione dei quantitativi transitati di gas destinati agli shipper.
Adempimenti dell’operatore e del trasportatore di gas naturale
Di contro, l’operatore deve tenere i seguenti adempimenti doganali:
- presentazione del programma mensile provvisorio;
- iscrizione nelle scritture commerciali del destinatario dei dati forniti dalla società SNAM sulla base dei quantitativi di allocazione provvisoria movimentati nel giorno-gas;
- presentazione del DAU cumulativo entro il 15° giorno lavorativo del mese successivo all’importazione.
Nel caso in cui l’operatore non sia stabilito nella UE dovrà ottenere un codice EORI e dotarsi di un rappresentante che opererà in rappresentanza diretta.
La società SNAM non è soggetto importatore di gas in quanto opera esclusivamente come trasportatore per conto degli shipper (soggetto commerciale interessato).
La SNAM non pone in essere operazioni doganali ma opera con le Dogane competenti per l’attività di verifica del flusso di gas transitato in entrata e uscita dal territorio italiano. Mette a disposizione della Dogana competente i verbali di misura, nei tempi e nei modi stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della verifica circa la corrispondenza degli stessi con le dichiarazioni doganali presentate dai singoli shipper.
Ne deriva che tutte le pratiche e le operazioni connesse all’importazione (nonché quelle relative all’esportazione) del gas dell’Utente saranno a cura e onere dello shipper stesso.
Le stazioni di misura gestite dalla SNAM in entrata e in uscita nel/dal territorio doganale italiano sono situate in diverse regioni d’Italia.
- Mazara del Vallo (TP);
- Masera (NO);
- Arnolstein (UD);
- Bizzarone (CO);
- Merna (GO).
Inoltre è attivo un impianto di rigassificazione a Panigaglia (SP).
La SNAM sarà, quindi, responsabile sia dell’accertamento della quantità totale movimentata durante il “giorno gas” che dell’allocazione, in via provvisoria e definitiva, relativa a ogni soggetto.
Il soggetto obbligato alla presentazione delle previste dichiarazioni doganali è diverso dal soggetto che effettua l’accertamento quantitativo del prodotto in ingresso o in uscita nel/dal territorio doganale.
La normativa di riferimento
Gli shippers che intendono importare gas, a fronte di contratti di acquisto a lungo termine o con carattere di non sistematicità (spot), debbono richiedere, in base a quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo 164/2000, al Ministero della Attività Produttive una preventiva autorizzazione per l’importazione.
Nel caso di operazioni spot la richiesta si perfeziona anche con l’istituto del silenzio assenso, trascorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultima evenienza, la prova dell’autorizzazione perfezionatasi con il suddetto istituto può essere resa attraverso l’autocertificazione secondo le vigenti disposizioni.
Gli shippers, titolari di contratti di acquisto a lungo termine, che intendono importare gas naturale, preventivamente muniti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 164/2000, della prescritta autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive, possono chiedere l’autorizzazione a luogo approvato.
Per quanto attiene i soggetti commerciali, titolari di contratti di acquisto non aventi carattere di sistematicità (spot), che intendono importare gas naturale da paesi non comunitari, preventivamente muniti della più volte citata autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive, possono chiedere anche loro l’autorizzazione a luogo approvato.
Gli schipper spot debbono presentare mensilmente, in via preventiva un programma di importazione delle quantità di gas previste per il mese successivo, con dettaglio giornaliero, nonché il verbale di allocazione – con cadenza settimanale o decadale da concordare con l’ufficio doganale competente – attestante la quantità provvisoria del gas movimentato giornalmente.
Le dichiarazioni doganali riepilogative relative alle operazioni effettuate in ciascun mese debbono essere presentate entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo.
GIUSEPPE TRIPALDI Esperto di settore