AUTOTRASPORTATORI
SB • ESPERTO DI SETTORE
L’art. 24-ter del DLgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise – TUA) disciplina il regime agevolativo riconosciuto per il gasolio commerciale impiegato nel settore dell’autotrasporto di merci e persone. L’agevolazione consiste nel recupero della differenza tra l’aliquota ordinaria di accisa gravante sul gasolio utilizzato come carburante e l’aliquota agevolata prevista dal punto 4-bis della Tabella A allegata al TUA.
La finalità della norma è quella di ridurre l’incidenza della fiscalità energetica sulle imprese che svolgono professionalmente attività di trasporto, consentendo il recupero parziale dell’onere fiscale sostenuto per l’acquisto del carburante utilizzato nell’esercizio dell’attività economica.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione:
A. attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
B. attività di trasporto di persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.L. 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.L. 21 novembre 2005, n. 285;imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.L. 19 novembre 1997, n. 422;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
Attualmente il beneficio è riconosciuto esclusivamente per il gasolio consumato da veicoli appartenenti alle categorie ambientali Euro 5 ed Euro 6. Restano pertanto esclusi i veicoli Euro 4 e inferiori. La categoria ambientale deve risultare dalla carta di circolazione.
Modalità di riconoscimento del beneficio
Gli operatori aventi diritto devono presentare una dichiarazione trimestrale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre solare. La dichiarazione deve permettere di verificare:
- quantitativi di gasolio acquistati;
- veicoli utilizzati;
- titolo di possesso dei veicoli;
- chilometri percorsi;
- consumi riferibili all’attività agevolata;
- ammontare del credito spettante.
Il credito può essere fruito mediante:
- compensazione tramite modello F24;
- rimborso in denaro;
- restituzione dell’eventuale quota non utilizzata in compensazione.
Novità dal 1 ottobre 2026
L’intervento normativo introdotto dal D.L. n. 89/2026 ha profondamente innovato il procedimento di riconoscimento del credito utilizzato in compensazione. In particolare:
- il termine per la formazione del silenzio-assenso è stato ridotto da 60 a 30 giorni;
- le dichiarazioni finalizzate alla compensazione devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica;
- non è più ammesso l’invio tramite PEC né la presentazione cartacea.
Il credito può essere utilizzato:
- a seguito di espressa autorizzazione dell’ADM;
- decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, salvo diniego dell’Ufficio competente.
Obbligo di utilizzo del Servizio Telematico Doganale EDI
Dal 1 ottobre 2026 la trasmissione delle dichiarazioni finalizzate alla compensazione deve avvenire tramite il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange).
L’obiettivo della digitalizzazione è quello di garantire:
- maggiore tracciabilità delle istanze;
- automatizzazione dei controlli;
- riduzione dei tempi procedimentali;
- integrazione con le banche dati dell’Agenzia.
La registrazione ai servizi telematici ADM è effettuabile attraverso il seguente collegamento:
Registrazione ai Servizi Telematici ADM
Per gli operatori è possibile richiedere l’abilitazione presso gli uffici dell’ADM di riferimento.
Sistema e-DAS e collegamento con il beneficio gasolio
Pur riguardando procedure differenti, l’agevolazione prevista dall’art. 24-ter TUA si inserisce nello stesso processo di digitalizzazione che interessa la movimentazione dei prodotti energetici.
Con la Determinazione Direttoriale ADM prot. n. 138764/RU del 10 maggio 2020 è stato introdotto il Documento di Accompagnamento Semplificato elettronico (e-DAS), destinato alla circolazione nazionale di benzina e gasolio assoggettati ad accisa.
Il sistema consente:
- identificazione univoca delle spedizioni tramite Codice di Riferimento Standard (CRS);
- trasmissione telematica dei dati;
- monitoraggio dei flussi logistici;
- conservazione digitale della documentazione;
- controlli automatizzati da parte dell’ADM.
Le informazioni contenute nei sistemi e-DAS costituiscono un importante strumento di controllo anche per la verifica delle richieste di rimborso ex art. 24-ter, consentendo il confronto tra:
- approvvigionamenti di carburante;
- consumi dichiarati;
- veicoli utilizzati;
- credito richiesto.
Funzionamento del sistema EDI e-DAS
Attraverso il sistema EDI, i software degli operatori dialogano direttamente con i sistemi informatici dell’ADM mediante tracciati XML standardizzati.
Il processo prevede:
- generazione del documento elettronico;
- trasmissione all’ADM;
- validazione della spedizione;
- ricezione delle notifiche;
- conservazione elettronica dei documenti.
Principali messaggi EDI
| Messaggio | Funzione |
|---|---|
| IE815 / DE815 | Emissione documento |
| IE810 / DE810 | Annullamento |
| IE813 / DE813 | Cambio destinazione |
| IE818 / DE818 | Rapporto di ricezione |
| IE801 | Documento validato con assegnazione ARC |
| IE906 | Segnalazione errori o rigetto |
Nelle movimentazioni intracomunitarie il sistema dialoga con EMCS (Excise Movement and Control System), garantendo la tracciabilità delle spedizioni tra gli Stati membri.
Documentazione degli approvvigionamenti presso gli impianti di distribuzione
Per i rifornimenti effettuati presso impianti stradali di distribuzione carburanti, la giustificazione del carico può essere desunta direttamente dalla documentazione fiscale relativa all’acquisto. In particolare, la fattura elettronica costituisce il documento idoneo a comprovare l’avvenuto approvvigionamento del gasolio impiegato nell’attività di trasporto agevolata.
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2000, n. 277 – Normattiva la documentazione deve consentire l’identificazione del veicolo rifornito e del quantitativo acquistato. A tal fine assumono particolare rilevanza l’indicazione della targa dell’automezzo e dei litri di carburante erogati (LT), elementi che permettono di ricondurre l’acquisto al singolo veicolo ammesso al beneficio.
La corrispondenza tra i dati riportati in fattura, le registrazioni contabili dell’impresa e i consumi dichiarati nelle istanze di rimborso costituisce un elemento essenziale per dimostrare la legittimità del credito richiesto e per giustificare il carico di gasolio utilizzato nell’esercizio dell’attività di autotrasporto.
La fattura riportante la targa del veicolo e i litri riforniti rappresenta pertanto il principale elemento documentale a supporto della presa in carico del prodotto e della successiva richiesta del beneficio di cui all’art. 24-ter del TUA.
Rimborsi e credito accise
La disciplina agevolativa prevista dall’art. 24-ter del DLgs. 26 ottobre 1995, n. 504 deve essere letta in coordinamento con l’art. 14 del medesimo Testo Unico, che reca la disciplina generale del rimborso delle accise. Quest’ultima disposizione stabilisce che il rimborso dell’imposta indebitamente versata può essere richiesto entro il termine di due anni dalla data del pagamento ovvero dal verificarsi del presupposto che legittima la restituzione.
Nell’ambito dell’agevolazione riconosciuta agli esercenti l’attività di autotrasporto, il credito maturato sui consumi di gasolio commerciale viene richiesto mediante apposita dichiarazione trimestrale e può essere fruito in compensazione ovvero mediante rimborso in denaro. Il credito riconosciuto può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto; per le somme non utilizzate entro tale termine resta ferma la possibilità di richiederne il rimborso secondo le modalità previste dalla normativa di settore.
Il combinato disposto degli articoli 14 e 24-ter del TUA evidenzia come il diritto al beneficio sia subordinato non solo alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, ma anche alla corretta dimostrazione degli acquisti e dei consumi agevolati. Per tale ragione, la documentazione fiscale costituita dalle fatture elettroniche recanti il quantitativo di carburante acquistato e la targa del veicolo rifornito assume valore essenziale ai fini della prova del credito richiesto e della sua conservazione nel tempo.
In sede di controllo, la disponibilità della predetta documentazione consente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di verificare la corrispondenza tra i consumi dichiarati, gli approvvigionamenti di gasolio e il credito richiesto, mentre l’assenza o l’incompletezza della documentazione probatoria può determinare il disconoscimento totale o parziale del beneficio e l’eventuale recupero delle somme indebitamente riconosciute.
Controlli e criticità nelle compensazioni
Il diritto al beneficio non deriva automaticamente dalla mera presentazione della dichiarazione trimestrale. L’Amministrazione deve verificare:
- la legittimazione soggettiva del richiedente;
- l’effettività dei consumi;
- l’ammissibilità dei veicoli;
- la corretta quantificazione del credito.
Tra le anomalie più frequenti si riscontrano:
- utilizzo del credito per trimestri errati;
- errata indicazione della partita IVA;
- assenza della dichiarazione trimestrale;
- utilizzo improprio del codice tributo 6740;
- disallineamenti tra dichiarazione e sistemi ADM.
Credito non spettante e credito inesistente
È fondamentale distinguere due diverse fattispecie.
Credito non spettante
Si verifica quando il credito esiste ma è utilizzato in misura superiore a quella dovuta oppure in assenza di alcuni requisiti sostanziali.
L’ADM procede:
- al recupero del credito;
- al recupero degli interessi;
- all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 471/1997.
Credito inesistente
Si verifica nei casi più gravi, quali:
- dichiarazione mai presentata;
- consumi fittizi;
- veicoli non ammissibili;
- documentazione alterata o inesistente.
In tali ipotesi sono previste conseguenze più severe, con recupero integrale, sanzioni aggravate ed eventuali profili di responsabilità penale nei casi fraudolenti.
Informazioni operative
Per il beneficio sul gasolio commerciale e per il download del software trimestrale predisposto dall’ADM è disponibile il seguente collegamento:
Beneficio autotrasportatori AD
- I libretti di circolazione già presenti agli atti non devono essere nuovamente trasmessi;
- Per i nuovi veicoli è sufficiente l’invio della documentazione tramite PEC all’Ufficio competente.
Considerazioni conclusive
L’evoluzione dell’art. 24-ter TUA conferma il progressivo orientamento dell’ADM verso un sistema integralmente digitalizzato di gestione delle agevolazioni fiscali nel settore dell’autotrasporto. La trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il Servizio EDI, l’integrazione con i sistemi e-DAS e l’interconnessione delle banche dati fiscali e logistiche costituiscono oggi gli strumenti principali per garantire rapidità procedurale, efficacia dei controlli e corretta fruizione del beneficio sul gasolio commerciale.
