Il meccanismo CBAM CO2
Antonio Sgroi • Dott. commercialista in Milano, esperto in diritto doganale e commercio internazionale
testo aggiornato alla circolare 36 del 24.12.2025
Il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 ha istituito il Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM.
Il meccanismo CBAM è concepito con la finalità di assicurare che le merci importate paghino un prezzo per le loro emissioni di carbonio al medesimo livello di quello pagato dai produttori nazionali dell’UE nell’ambito del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS – Emission Trading System).
Dal 1 gennaio 2026 si attua il regime definitivo.
Lo scopo del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) è quello di ridurre l’inquinamento dell’aria. Il sistema di scambio delle emissioni, ispirato al principio del chi inquina paga, obbliga i soggetti interessati a richiedere un permesso per ogni tonnellata di CO2 emessa.
Il nuovo meccanismo CBAM cerca di incidere in maniera analoga sui produttori dei paesi terzi.
Il presupposto per l’applicazione del CBAM è l’importazione all’interno dell’UE di talune categorie di merci. In fase di prima applicazione sono:
- cemento;
- energia elettrica;
- concimi;
- ghisa, ferro, acciaio, alluminio;
- idrogeno.
ovvero i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime doganale di perfezionamento attivo.
Dichiarante CBAM autorizzato
A far data dal 1 gennaio 2026, prima di importare le merci appartenenti alle categorie sopra individuate nel territorio doganale dell’Unione, ogni importatore è obbligato a chiedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. Tale qualifica potrà essere ricoperta anche da un rappresentante doganale indiretto, previa accettazione.
La richiesta di attribuzione della qualifica di dichiarante autorizzato deve essere formalizzata attraverso una domanda di autorizzazione corredata da alcune informazioni di carattere finanziario/societario.
I dichiaranti autorizzati saranno inclusi in una apposita banca dati elettronica istituita dalla Commissione.
L’avvio della fase definitiva beneficia di talune semplificazioni introdotte il 17.10. 2025 con il Reg. (UE) 2025/2083.
Le modifiche sono orientate a salvaguardare la competitività delle imprese europee e ridurre gli oneri amministrativi delle piccole e medie imprese.
Di seguito, le principali novità che hanno interessato le modifiche:
Con tale obiettivo è stato previsto:
- una soglia di esenzione dagli obblighi CBAM fissata a 50 tonnellate di massa netta cumulativa delle merci importate in un determinato anno civile per importatore. Restano escluse dall’esenzione le importazioni di elettricità e di idrogeno;
- La possibilità di delegare a terzi la presentazione della dichiarazione CBAM, purché sia in possesso di un numero EORI e sia stabilito in un Paese dell’UE. Il dichiarante CBAM autorizzato rimane a ogni modo responsabile della presentazione della dichiarazione CBAM;
- Termine di presentazione della dichiarazione prorogato a settembre di ogni anno.
La dichiarazione CBAM annuale
La dichiarazione CBAM annuale (a partire dal 2027 per l’anno 2026), dovrà contenere:
- il quantitativo totale di ciascun tipo di merce importato nell’anno di riferimento, espresso in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci;
- le emissioni totali incorporate nelle merci oggetto del presente regolamento (espresse in tonnellate di emissioni di CO2 per megawatt ora di energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2e per tonnellata di ciascun tipo di merci);
- il numero totale di certificati elettronici CBAM da restituire, corrispondenti alle emissioni incorporate totali (un certificato corrisponde a una tonnellata di emissioni di CO2e).
Come calcolare le emissioni incorporate nelle merci
Le emissioni incorporate nelle merci devono essere calcolate sulla base di precise metodologie individuate dal Regolamento n. 2023/956.
Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, il dichiarante autorizzato è tenuto a restituire un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate per l’anno precedente la restituzione.
Il numero richiesto di certificati CBAM deve essere disponibile sul conto nel registro CBAM assegnato a ciascun dichiarante CBAM al momento della concessione dell’autorizzazione a importare la merce.
Ogni importatore dovrà, dunque, acquistare i certificati CBAM idonei a coprire le proprie emissioni attraverso la piattaforma centrale comune appositamente istituita.
Il prezzo di acquisto dei certificati CBAM sarà calcolato sulla base alla media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS emergenti dalla relativa piattaforma d’asta.
Il mancato rispetto degli obblighi sarà sanzionato con una somma compresa tra euro 140 e euro 500, per ogni tonnellata di emissioni di Co2e incorporate nelle merci.
Da un punto di vista operativo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l’autorità preposta ad assicurare che solo gli importatori in possesso dell’autorizzazione di dichiarante CBAM autorizzato possano importare le merci oggetto di tale misura.
La mancata conformità comporterà che le merci siano bloccate con il rifiuto di importazione e l’applicazione delle sanzioni.
A tale riguardo sono state già implementate le funzionalità nel sistema di interoperabilità della Commissione Europea CERTEX, prevedendo uno specifico codice documento (Y128) nel database TARIC da indicare nelle dichiarazioni di importazione, attraverso il quale sarà possibile monitorare la corretta gestione dei certificati CBAM.
Ulteriori precisazioni e chiarimenti sono rinvenibili nella circolare 36.2025 del 24.12.2025 emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella sezione riservata a questo argomento.
