SOAC_SOGGETTO OBBLIGATO ACCREDITATO

BRUNO SANNA • ESPERTO DI SETTORE

La Riforma Accise al Testo Unico n. 504 del 26.10.1995, con gli artt. 9-ter, 9-quater, 9-sexies, 9-quinquies, 9-septies, 9-octies, ha introdotto nel nostro ordinamento, la possibilità, per le imprese che versano le accise, di essere qualificati come Soggetti obbligati accreditati (SOAC).

Il nuovo sistema consente agli operatori con elevato grado di affidabilità nel regime fiscale delle accise, di avvalersi di specifici vantaggi fiscali. Sono diretti e indiretti. Sono finalizzati a ridurre gli oneri burocratici. Accrescono la competitività. Rendono più immediata l’identificazione tra operatori. Favoriscono la fluidità degli scambi commerciali sul territorio nazionale. 

Inoltre, il riconoscimento della qualifica SOAC si inserisce in una più ampia visione. L’Agenzia instaura un rapporto qualificato con il soggetto obbligato. È basato sui principi di trasparenza, correttezza e responsabilità. Mutua l’esperienza delle autorizzazioni doganali AEO.

Le diverse definizioni del SOAC

L’art. 1, comma 2, lett. f.1 del TUA definisce il SOAC. È “il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell’accisa”.
E in particolare:

  1. SOAC – PE
    Soggetto Obbligato Accreditato Prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke;
  2. SOAC – BA 
    Soggetto Obbligato Accreditato Bevande Alcoliche e Alcole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni;
  3. SOAC – T 
    Soggetto Obbligato Accreditato Tabacchi, per il settore dei tabacchi;
  4. SOAC – GE 
    Soggetto Obbligato Accreditato Gas-Energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell’energia elettrica.

Il nuovo articolo 9-ter del TUA, afferma che la qualifica di SOAC può essere attribuita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli al depositario autorizzato e ai soggetti obbligati di cui agli articoli 21, comma 6, 26, comma 7, e 53, comma 1, ossia ai depositi fiscali e ai soggetti obbligati nei settori del carbone, lignite, coke, del gas naturale e dell’energia elettrica. Restano quindi esclusi i destinatari registrati. Non rientrano anche tutti gli altri soggetti qualificati e muniti di licenza fiscale, come i depositi commerciali. Non sono soggetti obbligati.

Sempre l’articolo 9-ter del TUA dispone che il SOAC può avvalersi:

  1. dell’esonero dagli obblighi di prestare cauzione. Sono previsti dall’articolo 5, comma 3, lettera a) per l’esercizio dei depositi fiscali e dagli articoli 13, comma 5, 21, comma 7, 26-bis, comma 1, e 53-bis, comma 1;
  2. delle semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi individuate

con il decreto di cui all’articolo 9-octies, comma 2.

Requisiti per l’accreditamento

La qualifica è dunque riconosciuta alle imprese che rispondono ai seguenti criteri oggettivi e soggettivi:

  1. operano nei settori di cui sopra, da almeno cinque anni continuativi decorrenti dalla data del rilascio della relativa licenza o autorizzazione.
  2. sono affidabili. Nei loro confronti, alla data di presentazione dell’istanza, non sia stata esercitata l’azione penale per le fattispecie rilevanti di cui all’articolo 23, comma 6, ossia per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del Codice penale.
  3. non sono state destinatarie, nel quinquennio antecedente la richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna. Oppure non è stata applicata la pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per le stesse fattispecie all’articolo 23, comma 6.
  4. non abbiano procedure di regolazione della crisi d’impresa o dell’insolvenza in corso o comunque definite nell’ultimo quinquennio.
  5. nel quinquennio antecedente la richiesta, non sono incorse, se persone giuridiche o società, in provvedimenti sanzionatori, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per le stesse fattispecie penalmente rilevanti di cui all’articolo 23, comma 6.

Ai sensi del nuovo articolo 9-quinquies del TUA si dispone quanto segue. “L’Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica preliminarmente il possesso, da parte del soggetto istante, dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 9-quater in mancanza dei quali rigetta l’istanza con provvedimento motivato adottato previo contraddittorio con l’interessato”. Dopo di ciò, “per determinare l’affidabilità del soggetto istante la predetta Agenzia valuta i seguenti profili”.

Qualificazione e monitoraggio 

La qualifica di SOAC ha validità quadriennale ed è articolata in tre livelli di affidabilità denominati Base, Medio e Avanzato. In esito alla valutazione dei profili di affidabilità, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce al soggetto istante un punteggio numerico sintetico. È compreso tra zero e cento. I criteri sono individuati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (contemplato dall’articolo 9-octies). La qualifica di SOAC è riconosciuta solo se il punteggio attribuito è almeno pari a sessanta.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli monitora la permanenza dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 9-quater, i profili di affidabilità e il relativo punteggio sintetico anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti al SOAC. Questi deve provvedere entro cinque giorni dalla richiesta. È una sorta di mappatura in tempo reale. Può coinvolgere valutazioni di flussi commerciali, indici di bilancio o, ancora, eventuali verifiche e controlli in corso o processi di organizzazione aziendale.

Se dal monitoraggio emergono elementi o motivi che comportano il venir meno dei requisiti di ammissione, delle condizioni per l’accesso alla qualifica di SOAC o dei profili di affidabilità, oppure la modifica del livello di affidabilità attribuito, l’autorità doganale, con provvedimento motivato, e previo contraddittorio con l’interessato, può revocare la qualifica di SOAC. Può anche rideterminarne il livello di affidabilità rimodulando i benefici già riconosciuti.

Le cauzioni rimodulate, in particolare, sono rideterminate entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di variazione del livello di affidabilità. Gli esoneri sono revocati entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

Benefici e percentuali di esonero

Con il superamento del precedente esonero ex art. 5 del TUA, l’autorità doganale riconosce le seguenti percentuali di esonero da applicare agli importi delle cauzioni dovute:

  1. 30% livello Base;
  2. 50% livello Medio;
  3. 100% livello Avanzato.

Tali percentuali sono state fissate in aderenza alla disciplina doganale unionale dell’AEO, in relazione al livello di affidabilità riconosciuto.

I soggetti obbligati accreditati di livello Avanzato dei settori gas naturale ed energia elettrica possono richiedere la modifica dei termini di presentazione della prevista dichiarazione semestrale. In pratica potranno presentare, previa richiesta all’Agenzia, la dichiarazione prevista rispettivamente dagli articoli 26-ter comma 1 e 55, comma 1 con cadenza annuale.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, contemplato dall’articolo 9-octies, commi 1 e 2, saranno stabilite le modalità attuative degli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies, con particolare riguardo alla determinazione dei parametri e dei punteggi da attribuire in relazione a ciascuno dei profili di affidabilità di cui all’articolo 9-quinquies, comma 2.

Inoltre, con lo stesso decreto saranno individuate, in relazione ai SOAC e tenuto conto delle specificità dei settori di attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f.1), in cui i medesimi operano nonché del livello di affidabilità loro attribuito, le semplificazioni e le facilitazioni di tenuta dei registri, anche in modalità esclusivamente informatica.