Infortuni sul lavoro in smart working
GIOVANNI LO CICERO – NICOLETTA PUSCEDDU
La diffusione dello smart working ha trasformato il luogo di lavoro. Ha introdotto una nuova filosofia manageriale che propone una concezione rinnovata del tempo e dello spazio di lavoro. Prevede che la prestazione possa essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, spesso presso il domicilio del lavoratore.
Questo nuovo approccio lavorativo si caratterizza per la flessibilità organizzativa lasciata in capo al lavoratore nel raggiungimento degli obiettivi condivisi. Gli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza rimangono invariati. In particolare, la Legge 81/2017 prevede che venga fornita al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) un’informativa annuale sui rischi generali e specifici associati alla modalità di lavoro agile come, per esempio, la regolamentazione degli spostamenti durante l’orario lavorativo, il diritto alla disconnessione e le modalità di utilizzo degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore.
Un aspetto entrato recentemente nella giurisprudenza riguarda, invece, la gestione degli incidenti sul lavoro quando questo è svolto in modalità agile e il loro riconoscimento ed equiparazione agli infortuni in itinere.
Il nesso di casualità necessario
Il caso pilota in Italia ha riguardato una lavoratrice dipendente di Treviso nel 2020. La donna, durante una telefonata di lavoro con una collega, era scivolata dalle scale riportando delle fratture multiple. La sua richiesta di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro all’INAIL era, però, stata respinta. Secondo l’INAIL, infatti, non si ravvisava il nesso di causalità necessario.
La lavoratrice ha quindi deciso di presentare ricorso in giudizio. Ha dimostrato che la caduta era avvenuta mentre era al telefono con lo smartphone aziendale. In quel momento era impegnata in una telefonata di lavoro. Nel 2021, il Tribunale di Treviso si è pronunciato favorevolmente nei confronti della lavoratrice riconoscendo il periodo di assenza per infortunio, il diritto alle relative indennità e un risarcimento per danno alla salute.
Esigenze improrogabili ed essenziali
Un altro caso ha riguardato invece un infortunio occorso, nello stesso anno, a una lavoratrice dipendente in Lombardia. Mentre usufruiva di un permesso durante lo smart working per prendere la figlia da scuola, è scivolata durante il percorso a piedi. Ha riportato una distorsione. Anche in questo caso, l’INAIL aveva rifiutato di riconoscere l’infortunio sul lavoro. Questo non si sarebbe verificato per rischio lavorativo, avendo la lavoratrice interrotto la propria attività.
Il Tribunale di Milano ha, invece, accolto nel 2024 le richieste della dipendente. Ha affermato che la fruizione del permesso di lavoro non interrompeva di per sé il nesso rispetto all’attività lavorativa. Ha richiamato una sentenza della Cassazione del 2020. La tutela assicurativa per gli infortuni in itinere copre i sinistri verificatisi nel normale percorso abitazione-luogo di lavoro anche in caso di fruizione da parte del lavoratore di un permesso per motivi personali richiesto per esigenze improrogabili ed essenziali. È il caso dell’obbligo genitoriale.
Queste vicende rappresentano un passo importante verso il riconoscimento dei diritti degli smart workers. Evidenziano la necessità di aggiornare le norme vigenti alle nuove modalità di lavoro e garantire così le stesse tutele sia ai lavoratori in presenza sia a quelli da remoto.
