Recenti novità sugli obblighi CBAM
Antonio Sgroi • Dottore Commercialista e Revisore Legale
Si potrebbe dire che il CBAM non va in vacanza. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con gli avvisi rispettivamente del 6 e del 13 agosto scorsi ha portato a conoscenza degli operatori economici due interventi della Commissione Europea in ambito CBAM.
Il primo avviso comunica l’attivazione di una funzionalità all’interno del Registro CBAM. Consente a tutti gli operatori interessati, inclusi, quindi, anche coloro che non sono ancora in possesso dello status di “dichiarante CBAM autorizzato” di monitorare le proprie operazioni doganali al fine del superamento della soglia di esenzione, fissata attualmente a 50 ton.
Per accedere alla specifica funzione è necessario accedere al portale doganale MAU e attivare il profilo “DRMCViewInformation”.
Gli operatori invece non ancora accreditati al portale dedicato al Registro CBAM definitivo dovranno farlo seguendo le istruzioni rese disponibili dall’autorità nazionale a questo link.
Con il secondo avviso è stata data notizia della pubblicazione del Regolamento (UE) 1740/2026. Sono stati aggiornati i valori di default previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2621/2025.
Il nuovo Regolamento, in particolare, interviene sugli allegati I e IV inserendo quattro ulteriori specifici codici TARIC relativi a:
- cementi non polverizzati detti “clinkers” (2523 1000); suddivisi in “clinker bianco” (2523 1000 10) e “altri clinker, inclusi i clinker grigi” (2523 1000 90); e
- altri cementi idraulici (2523 9000); suddivisi in “cementi bianchi idraulici” (2523 9000 10) e
- “altri cementi idraulici, inclusi i cementi grigi idraulici” (2523 9000 90).
L’Agenzia chiarisce che sebbene il nuovo Regolamento sia entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la sua applicazione retroagisce al 1 gennaio 2026.
Ciò implica che gli operatori economici interessati da tali prescrizioni sono tenuti a riesaminare tempestivamente e, se necessario, rettificare tutte le dichiarazioni doganali della specie già presentate nell’anno in corso, oltre a osservare le nuove indicazioni per le dichiarazioni future.
