Sugar Tax sulle bevande edulcorate
EUROPA GIOVANI NORMATIVE

Sugar Tax sulle bevande edulcorate

BRUNO SANNA • Esperto di settore

Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019 del 27.12.2019) è stato introdotto un nuovo tributo avente a oggetto le bevande edulcorate. Ai commi 661 e seguenti dell’art. 1, ha istituito un’imposta di consumo sulle bevande confezionate, prodotte con I’aggiunta di sostanze dolcificanti di origine naturale o sintetica (cd. Sugar Tax). 

Il fondamento economico della tassa sulle bevande edulcorate è quello di correggere gli effetti negativi dovuti al sovra-consumo di prodotti alimentari a elevata densità energetica e ricchi di zucchero. Questi generano, costi sanitari per la società imputabili alla diagnosi e alla cura di patologie come obesità e diabete. Il gettito prodotto da una simile imposizione dovrebbe essere restituito alla popolazione nel suo insieme. È una tassa che potrebbe configurarsi come la Carbon Tax, ossia l’ecotassa rivolta a compensare i costi sociali delle esternalità negative dovute agli effetti dei gas serra sull’ambiente.

Le finalità di una misura già applicata in altri Paesi

La misura è già applicata in altri Stati dell’Unione Europea. La finalità principale è limitare, attraverso la penalizzazione fiscale, il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte.

L’equiparazione tra dolcificanti di origine naturale e sintetica è poi giustificata da una precisa esigenza. Si vuole evitare che un differente trattamento fiscale possa indurre la popolazione verso scelte di consumo ugualmente discutibili.

La decorrenza di tale tributo è stata più volte rinviata. Da ultimo il decreto-legge 30.06.2025 n. 95 recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 149 del 30 giugno, all’art. 8, ha disposto il differimento al 01.01.2026 degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti l’imposta di consumo sulle bevande edulcorate (cd. Sugar Tax).

In vista della sua attuazione, di seguito, vediamo l’ambito applicativo di questo nuovo tributo.

Oggetto dell’imposizione

L’imposta in esame colpisce le bevande edulcorate. Il comma 662 dell’art. 1 fornisce una definizione delle bevande soggette a imposizione. Sono “prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume”.

Per edulcorante si intende ”qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande”. Così specifica la medesima disposizione.

Sono esenti dall’imposta le bevande che presentino un modesto contenuto di edulcoranti. Rientrano nell’esenzione le bevande il cui quantitativo di zuccheri non sia superiore a 25 g/l per i prodotti finiti e a 125 g/kg per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta

In base al comma 664 dell’art. 1 L. 160/2019, il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta (soggetto passivo) è:

  1. il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede alle operazioni di condizionamento, il quale cede poi le bevande a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
  2. l’acquirente, in relazione a prodotti provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea;
  3. l’importatore che introduca nel territorio dello Stato bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea.

I soggetti di cui alle lettere a) e b) sono registrati presso l’Agenzia delle Dogane e monopoli. Viene attribuito un codice identificativo.

Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta di consumo

Il comma 663 della disposizione normativa in esame ricollega la debenza dell’imposta a specifici momenti. Sono distinti a seconda che le bevande edulcorate soggette a tassazione siano prodotte sul territorio nazionale o provengano invece da Paesi europei o extraeuropei. 

L’obbligazione tributaria, infatti, sorge e diviene esigibile:

  1. all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest’ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
  2. all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea;
  3. all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all’Unione europea.

Accertamento, liquidazione e pagamento dell’imposta

I soggetti nazionali che producano bevande soggette a tassazione o che le acquistino da altri paesi dell’area UE sono tenuti a presentare agli uffici ADM una specifica dichiarazione. Deve recare tutti gli elementi necessari alla determinazione dell’imposta. La dichiarazione dev’essere presentata entro il mese successivo a quello in cui si verifica uno dei fatti costituenti presupposto dell’imposta. Entro lo stesso termine occorre provvedere al versamento di quanto dovuto.

Per le bevande zuccherate provenienti da Paesi extra UE, l’imposta è accertata e riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le modalità sono quelle previste per i diritti di confine.

Due diverse aliquote d’imposta

Il legislatore tiene conto delle varie modalità di produzione e commercializzazione delle bevande soggette a imposizione. Ha previsto che l’imposta sia applicata secondo due distinte misure, e cioè:

  • euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
  • euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Sanzioni applicabili in violazione della disciplina

Le attività di accertamento, verifica e controllo della nuova imposta sono state attribuite all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di Finanza.

Ai sensi del comma 674 dell’art. 1, L. 160/2019 le sanzioni applicabili in caso di violazione della disciplina in argomento (divenute più soft con il decreto “Rilancio 2020”) sono le seguenti:

  • il mancato pagamento dell’imposta è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250,00;
  • il tardivo pagamento dell’imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 25% dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150,00;
  • la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale e ogni altra violazione non rientrante nelle precedenti ipotesi sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00.
FISCO DI PROSSIMITÀ
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.