Fisco ed energia elettrica rinnovabile
LEOPOLDO MAURIELLO • Esperto di settore
Ogni giorno sentiamo parlare molto del riscaldamento del pianeta e dei problemi che questo comporta a livello globale. Sui mezzi di comunicazione si discute molto sulla necessità di contenere i consumi di combustibili fossili per produrre energia e sulla necessità di adottare un’economia circolare. Si possono riutilizzare i rifiuti con appropriati trattamenti trasformati in materia prima secondaria da utilizzare per la produzione di nuovi prodotti.
La società moderna però, ha la necessità di utilizzare grandi quantità di energia e in particolare energia elettrica. Viene per lo più prodotta utilizzando combustibili fossili. Appositi impianti provvedono a trasformare, mediante processi termici, il contenuto di calore dei combustibili in energia elettrica.
Per cercare di ridurre l’utilizzo dei combustibili si cerca di ricorrere quanto più è possibile alle fonti rinnovabili. Sono quelle fonti energetiche presenti in natura che si rigenerano senza alcun processo e non si esauriscono mai. Sono esempi di energia rinnovabile l’energia solare, l’eolica, la geotermica e altre. In queste poche righe parleremo solo di energia elettrica prodotta dallo sfruttamento della luce solare con impianti costituiti da pannelli fotovoltaici.
Normativa nazionale tributaria
La produzione e l’utilizzo dell’energia elettrica dal punto di vista tributario, è disciplinata dal testo unico sulle accise approvato con Decreto legislativo 504/1995. Nel seguito è definito anche TUA.
In particolare l’art. 52 del TUA stabilisce:
- che l’energia elettrica è sottoposta ad accisa;
- non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
- che è esente dall’accisa l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
A questo punto dobbiamo fare delle precisazioni di carattere fiscale sui termini presenti nell’art. 52 del TUA e cioè:
- sottoposta significa che l’energia elettrica prodotta dall’impianto è sottoposta al regime delle accise. Ha tutti gli obblighi da esso derivanti (denuncia impianto, contabilizzazione, pagamento del tributo se dovuto, licenza di esercizio, ecc …);
- esente significa che l’energia elettrica prodotta dall’impianto, pur se sottoposta, è esente dal pagamento del tributo
Dobbiamo ora inquadrare bene le caratteristiche dell’impianto, il luogo dove è installato e chi utilizza l’energia elettrica prodotta.
Nel seguito faremo una casistica per inquadrare i relativi obblighi fiscali riferiti a impianti installati in condominio e/o piccole imprese.
Procedure e incombenze fiscali per i condomini
In questa sede non esaminiamo la parte tecnica (la progettazione) ma, come anticipato, limitiamo la trattazione alla sola parte fiscale.
Per condominiale intendiamo i servizi comuni (ascensori, impianto idrico, illuminazione, ecc …) ma non le utenze private (abitazioni). Anche un’attività inserita in un contesto industriale/artigianale può deciderne l’installazione con le medesime modalità. Si tratta sempre di uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
L’assemblea condominiale delibera di installare un impianto fotovoltaico. Il progettista, quindi sulla base di alcuni elementi oggettivi, definirà la potenza dell’impianto.
Vediamo ora quali sono le procedure e le incombenze per i due differenti limiti di potenza.
Il testo unico delle accise ha distinto gli impianti con potenza installata non superiori a 20kW da quelli superiori a tale limite.
Impianti con potenza non superiore a 20kW
L’energia elettrica prodotta da questi impianti non è sottoposta ad accisa. Sono pertanto fiscalmente facilmente gestibili poiché esenti da alcune incombenze:
- denunciare e avere la licenza di esercizio dall’Agenzia delle Dogane;
- rilevare e trascrivere i dati di produzione dell’impianto su apposito registro;
- pagare annualmente un diritto di licenza;
- presentare una dichiarazione annuale della produzione e dei consumi conseguiti.
Questi impianti non possono cedere l’energia elettrica a nessuno se non alla rete pubblica (GSE -Gestore dei servizi energetici). Per tale motivo il contatore dell’energia elettrica normalmente installato per le parti comuni, viene sostituito con un contatore bidirezionale per consentire la contabilizzazione dell’energia elettrica immessa in rete per la quale il GSE riconosce un compenso.
Impianti con potenza superiore a 20kW
L’energia elettrica prodotta da questi impianti è sottoposta al regime delle accise e può essere esente dal pagamento dell’accisa stessa se viene consumata in proprio (autoproduttore). Permane il vincolo del luogo dove viene utilizzata l’energia elettrica che deve sempre essere “uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”.
Per non pagare l’accisa abbiamo già detto che l’energia deve essere consumata in proprio e cioè dal proprietario dell’impianto. Differentemente, se il proprietario ne fa un uso commerciale e la cede, l’energia elettrica sarà soggetta al pagamento dell’accisa (0.0125 euro/kWh).
Quali saranno per questi impianti gli obblighi fiscali? Naturalmente trattandosi di impianti che iniziano ad avere un certo impatto energetico, il legislatore ne ha previsto il controllo delegandolo a ciò l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel seguito vediamo come va gestito un impianto fotovoltaico con tale limite di potenza.
Secondo la normativa vigente, il proprietario è tenuto a:
- denunciare l’impianto e chiedere la licenza di esercizio;
- rilevare e trascrivere i dati di produzione dell’impianto su apposito registro;
- pagare annualmente un diritto di licenza;
- presentare la dichiarazione annuale della produzione e dei consumi conseguiti;
- se l’energia elettrica è ceduta a terzi, versare l’accisa in rate mensili.
Vista la complessità degli oneri derivanti dalla gestione occorre che il proprietario/responsabile dell’impianto sia un soggetto ben strutturato.
Le comunità di energia rinnovabile
Abbiamo esaminato dal punto di vista fiscale gli impianti fotovoltaici, cercando di rappresentare quelle che sono le principali incombenze e dare uno strumento, che speriamo sia utile, per una scelta consapevole.
Abbiamo detto che l’energia elettrica prodotta da questi impianti deve essere utilizzata in luoghi non residenziali e ciò è parzialmente vero. La vigente normativa sull’uso dell’energia da fonti rinnovabili ha dato la possibilità di utilizzarla anche per il residenziale ma occorre che il condominio costituisca una comunità di energia rinnovabile.
Si rinvia alla lettura dell’articolo che tratta l’argomento già pubblicato.