L’evoluzione del Fondo anti usura
ELEONORA MONTANI • membro comITATO antimafia Comune Milano
Il decreto ministeriale del 27 febbraio 2026 e le Disposizioni operative del Dipartimento del Tesoro completano il percorso di riforma del Fondo previsto dall’art. 15 della legge n. 108/1996. L’intervento aggiorna uno degli strumenti storici di prevenzione dell’usura, ampliandone gli ambiti di operatività e rafforzando il ruolo di Confidi, Fondazioni e Associazioni attraverso una disciplina più organica, trasparente e orientata ai risultati.
Una riforma che aggiorna uno strumento storico
Con l’entrata in operatività, dal 15 giugno 2026, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2026 e delle Disposizioni operative adottate dal Dipartimento del Tesoro, trova compimento il percorso di riforma del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura istituito dall’art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. L’intervento dà attuazione alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 864-866, legge 30 dicembre 2024, n. 207), segnando il primo organico riassetto della disciplina dopo quasi trent’anni dalla sua introduzione.
Il Fondo nasce con una funzione precisa. Vuole favorire l’accesso al credito di famiglie e piccole e medie imprese temporaneamente escluse dal circuito bancario, prevenendo così il ricorso al credito usurario. Nel corso degli anni esso ha rappresentato uno dei principali strumenti di prevenzione primaria del fenomeno dell’usura. Ha consentito – secondo i dati diffusi dal Ministero dell’economia e delle finanze – l’attivazione di oltre due miliardi di euro di finanziamenti.
La riforma non modifica questa finalità originaria. Piuttosto, prende atto delle profonde trasformazioni intervenute nel mercato del credito, caratterizzato dalla diffusione di nuovi intermediari, dallo sviluppo del microcredito e dalla crescente esigenza di utilizzare le risorse pubbliche secondo criteri di efficienza, trasparenza e misurabilità dei risultati.
Una disciplina finalmente organica
Uno degli aspetti più significativi della riforma non riguarda tanto l’introduzione di nuovi strumenti finanziari, quanto la costruzione di una disciplina finalmente organica.
Il decreto ministeriale definisce il nuovo assetto regolatorio del Fondo e demanda al Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell’art. 18, l’adozione delle Disposizioni operative, chiamate a raccogliere in un testo unitario le regole tecniche di funzionamento dello strumento. Le Disposizioni dichiarano espressamente la propria funzione attuativa. Costituiscono oggi il riferimento operativo per Confidi, Fondazioni e Associazioni nella gestione dei contributi pubblici.
La scelta assume un rilievo che va oltre il piano organizzativo. Negli anni la disciplina del Fondo si era, infatti, progressivamente stratificata attraverso circolari e istruzioni amministrative. La riforma restituisce unità al sistema. Disciplina in modo coordinato i requisiti dei soggetti assegnatari, le modalità di accreditamento, la concessione dei contributi, l’impiego delle risorse, il monitoraggio e il regime transitorio. Ne deriva un quadro regolatorio più chiaro e prevedibile, destinato a semplificare l’attività degli operatori e a favorire una più uniforme applicazione della disciplina.
Un Fondo orientato all’inclusione finanziaria
Sul piano sostanziale, la riforma amplia sensibilmente il perimetro operativo del Fondo. Conferma una concezione della prevenzione dell’usura sempre più strettamente collegata alle politiche di inclusione finanziaria.
Tra le principali innovazioni figura l’estensione delle operazioni assistibili al microcredito e l’ampliamento della platea dei soggetti finanziatori. Accanto alle Banche potranno infatti operare gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all‘art. 106 del Testo unico bancario e gli operatori di microcredito previsti dall’art. 111 TUB, espressamente richiamati anche dalle Disposizioni operative. Parallelamente, la disciplina viene coordinata con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L’ottica è di una maggiore integrazione degli strumenti pubblici di sostegno all’accesso al credito.
L’impressione è che il legislatore abbia voluto superare una concezione del Fondo esclusivamente incentrata sul rilascio di garanzie. Valorizza invece la funzione di strumento capace di accompagnare famiglie e imprese in percorsi di inclusione nel circuito del credito legale.
Il nuovo ruolo dei soggetti gestori
La riforma attribuisce un ruolo centrale ai Confidi, alle Fondazioni e alle Associazioni antiusura. Sono chiamati a operare all’interno di un sistema caratterizzato da requisiti maggiormente puntuali e da una rinnovata responsabilizzazione.
Per le Fondazioni e le Associazioni, l’art. 11 del decreto introduce requisiti patrimoniali differenziati in relazione all’ambito territoriale di operatività. Richiede il possesso, da parte degli esponenti, dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto ministeriale n. 169 del 2020, nonché un’adeguata esperienza professionale. Analogamente, gli artt. 7 e 8 disciplinano i requisiti dei Confidi. Confermano l’obbligo di istituire un Fondo antiusura separato rispetto ai fondi rischi ordinari e di rispettare gli standard di professionalità e correttezza propri degli intermediari finanziari.
Contestualmente viene rafforzata la capacità operativa dei Confidi. È consentito loro concedere finanziamenti diretti fino a 40.000 euro, con costi calmierati pari allo 0,50% dell’importo dell’operazione. L’intervento conferma la volontà del legislatore di valorizzare questi soggetti. Non sono soltanto garanti del credito, ma operatori di prossimità in grado di accompagnare concretamente le imprese nei percorsi di accesso ai finanziamenti.
Monitoraggio, premialità e continuità operativa
Un ulteriore elemento qualificante della riforma è rappresentato dal rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio.
Il nuovo sistema informativo è affiancato da un articolato sistema di rilevazione dell’operatività disciplinato dalle Disposizioni operative. Queste dedicano specifiche sezioni al monitoraggio trimestrale, alla relazione annuale e alle attività di comunicazione istituzionale. L’obiettivo è verificare non soltanto il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche la concreta efficacia degli interventi realizzati. Si valorizzano gli enti che dimostrano una maggiore capacità di impiegare i contributi a favore dei destinatari del Fondo.
Per garantire la continuità dell’operatività, il decreto introduce inoltre un regime transitorio. I Confidi già accreditati potranno continuare a operare fino al 31 dicembre 2026. È il termine entro il quale dovranno adeguarsi alla nuova disciplina. Per Fondazioni e Associazioni il periodo transitorio si estende fino al 26 febbraio 2027, consentendo un progressivo adeguamento ai nuovi requisiti senza interrompere l’attività di sostegno a favore di famiglie e imprese.
Considerazioni conclusive
Più che introdurre un nuovo Fondo, il decreto ministeriale del 27 febbraio 2026 completa l’evoluzione di uno strumento che continua a rappresentare uno dei principali presìdi di prevenzione dell’usura previsti dal nostro ordinamento. La riforma conserva l’impianto originario delineato dall’art. 15 della legge n. 108/1996, ma ne aggiorna profondamente le modalità di funzionamento, adeguandole all’evoluzione del mercato del credito e ai principi di buona amministrazione.
L’ampliamento degli strumenti finanziabili, il coordinamento con il Fondo di garanzia per le PMI, la valorizzazione del ruolo di Confidi, Fondazioni e Associazioni e l’introduzione di un sistema organico di monitoraggio delineano un modello maggiormente orientato alla misurazione dei risultati e all’effettività degli interventi.
L’attuazione della nuova disciplina rappresenta un passaggio significativo nel processo di evoluzione del Fondo delineato dall’art. 15 della legge n. 108/1996. L’efficacia del nuovo assetto dipenderà dalla capacità degli strumenti introdotti di tradursi in un più ampio e tempestivo accesso al credito per famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà economica. In tale prospettiva, il Fondo conferma la propria funzione di presidio contro il rischio di usura, rafforzando al contempo il suo ruolo nell’ambito delle politiche pubbliche di inclusione finanziaria e di prevenzione dell’esclusione economica.
